Fatti

Il 24 giugno 2014 la Procura di Zurigo-Limmat emise un decreto penale nei confronti dell’imputato per il reato di aggressione. Contro tale decreto, uno dei danneggiati propose opposizione il 14 luglio 2014, dopodiché la conduzione dell’indagine penale fu trasferita alla Procura IV del Cantone di Zurigo.

Il 21 novembre 2014 l’imputato chiese alla Procura di rimuovere dagli atti il verbale del suo interrogatorio di polizia del 24 giugno 2014 – avvenuto senza la presenza di un difensore – e di custodirlo sotto chiave fino alla conclusione definitiva del procedimento penale. Inoltre, chiese la ripetizione dell’interrogatorio alla presenza del difensore d’ufficio nominato il 25 agosto 2014. La Procura respinse tali richieste con provvedimento del 24 novembre 2014.

L’imputato propose ricorso contro tale decisione al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che la III Sezione penale respinse con ordinanza del 10 febbraio 2015. Contro tale ordinanza, l’imputato presentò ricorso al Tribunale federale il 18 febbraio 2015, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, la rimozione del verbale dagli atti e la sua custodia sotto chiave fino alla conclusione del procedimento.

Il Tribunale federale non ha dato seguito al ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato la ricevibilità del ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, secondo cui è necessario un pregiudizio non riparabile di natura giuridica. Un tale pregiudizio sussiste qualora non possa più essere sanato da una successiva decisione definitiva. Il semplice fatto che un mezzo di prova contestato rimanga negli atti non costituisce, in linea di principio, un pregiudizio di tal genere, poiché il ricorrente può far valere le sue contestazioni in merito alla utilizzabilità fino alla conclusione del procedimento penale. Il giudice del merito è tenuto a separare le prove inammissibili da quelle ammissibili e a non utilizzare queste ultime. Contro la sua sentenza il ricorrente può proporre appello e, infine, ricorso al Tribunale federale.

Le eccezioni a tale regola sono ammesse solo in casi molto limitati, in particolare quando la legge prevede la restituzione o la distruzione immediata di prove illegittime (ad es. art. 248, 271 cpv. 3, 277, 289 cpv. 6 CPP) o quando l’illegittimità del mezzo di prova risulta immediatamente evidente. Deve essere fatto valere un interesse giuridico particolarmente rilevante alla constatazione immediata dell’inutilizzabilità, ad esempio in caso di violazione di segreti privati tutelati. Un mero interesse fattuale del ricorrente a evitare risultati probatori sfavorevoli non è sufficiente.

Nel caso di specie, l’interrogatorio di polizia dell’imputato del 24 giugno 2014 era stato condotto senza la presenza di un difensore. Tuttavia, al momento dell’interrogatorio non era ancora prevedibile che all’imputato potesse essere inflitta una pena detentiva superiore a un anno, poiché la gravità delle lesioni del danneggiato era stata…