Art. 271 CPP

Salvaguardia del segreto professionale

1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170–173, la cernita delle informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l’autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati.
2 La cernita delle informazioni secondo il cpv. 1 non è necessaria se:
  1. a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e b. ragioni particolari lo esigono.
3 Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone menzionate negli articoli 170–173, deve essere eseguita, conformemente al cpv. 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata negli articoli 170–173 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Richieste di cessazione e di accertamento relative a esplorazioni radio e di segnali via cavo (art. 38 segg
    · 01/12/2020 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricerca online e sequestro provvisorio di comunicazioni via chat su una rete sociale digitale; dissigillamento
    · 24/05/2017 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.