Fatti

La Procura dei minori di Basilea Città conduceva un’indagine penale nei confronti di un giovane indagato (X.), che al momento dei fatti (luglio–ottobre 2010) aveva poco meno di 15 anni. Gli venivano contestati gravi reati quali atti sessuali con minori, violenza sessuale, stupro, oltraggio al cadavere e lesioni personali. Il 12 aprile 2011 la Procura dei minori autorizzava la difesa d’ufficio fino al secondo interrogatorio della presunta vittima. Il 3 maggio 2011 revocava tale autorizzazione. Il giovane indagato presentava quindi ricorso presso il Tribunale d’appello del Canton Basilea Città, che il 28 giugno 2011 annullava la decisione della Procura dei minori e disponeva che venisse garantita al giovane la difesa d’ufficio per l’intero procedimento penale, purché fossero mantenute le accuse di stupro o violenza sessuale.

Contro tale decisione del Tribunale d’appello, la Procura dei minori presentava il 12 settembre 2011 ricorso al Tribunale federale. Essa chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la conferma della propria ordinanza del 3 maggio 2011. Il Tribunale federale respingeva tuttavia il ricorso, confermando così la decisione della precedente istanza.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto le basi legali per la difesa d’ufficio nel procedimento penale minorile. Secondo l’art. 24 PPMin, a un giovane indagato deve essere garantita la difesa qualora siano soddisfatte determinate condizioni, tra cui in particolare il pericolo di una pena detentiva superiore a un mese o l’incapacità di tutelare adeguatamente i propri interessi processuali. L’art. 25 cpv. 1 lett. c PPMin prevede che l’autorità competente disponga la difesa d’ufficio qualora il giovane indagato e il suo rappresentante legale non dispongano dei mezzi necessari per una difesa privata e sia soddisfatta una delle condizioni di cui all’art. 24 PPMin.

Nel caso di specie, l’indigenza del giovane indagato non era contestata. La precedente istanza e la Procura dei minori erano concordi nel ritenere soddisfatte le condizioni per una difesa necessaria ai sensi dell’art. 24 lett. b PPMin. Tale disposizione prevede che la difesa debba essere autorizzata qualora il giovane indagato e il suo rappresentante legale non siano in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi processuali. Ciò può dipendere da motivi personali, come la scarsa conoscenza della lingua o conflitti di interesse, oppure da motivi oggettivi, quali la particolare complessità o difficoltà del procedimento. Inoltre, deve essere debitamente considerata la gravità delle accuse.

Il Tribunale federale ha sottolineato che nel procedimento penale minorile la concessione della difesa d’ufficio deve essere valutata in modo ampio. Nel caso concreto, l’età del giovane indagato, la gravità delle…