Art. 3 PPMin
Applicabilità del Codice di procedura penale
1 In quanto la presente legge non contenga una regolamentazione specifica, sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).
2 Non sono applicabili le disposizioni del CPP concernenti:
- a. le autorità penali delle contravvenzioni e la procedura penale in materia di contravvenzioni (art. 17 e 357);
- b. la giurisdizione federale (art. 23–28);
- c. il foro (art. 31 e 32) e i fori speciali in caso di concorso di più persone (art. 33) e in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi (art. 34);
- d. la procedura abbreviata (art. 358–362);
- e. la procedura in materia di cauzione preventiva (art. 372 e 373);
- f. la procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci (art. 374 e 375).
3 In quanto sia applicabile il CPP, le sue disposizioni vanno interpretate nel senso dei principi di cui all’articolo 4 della presente legge.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Combinati art. 5 e 15 DPMin; combinati art. 431 cpv. 2 CPP e art. 51 e 110 cpv. 7 CP; indennizzo nel diritto penale minorile dopo un collocamento (cautelare)11 citazioni
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2Procedimento penale minorile, fine della prescrizione dell'azione penale10 citazioni
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3Art. 131 cpv. 1-3 CPP in relazione con l'art. 3 cpv. 1 PPMin10 citazioni
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4Principio dell'udienza a porte chiuse nel procedimento penale minorile1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Anordnung einer vorsorglichen Unterbringung4 citazioni
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Notwendige Verteidigung im Jugendstrafverfahren4 citazioni
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Jugendstrafverfahren; Widerruf der amtlichen Verteidigung4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.