Fatti
Il ricorrente X. è stato accusato di aver violentato e costretto ad altri atti sessuali la minorenne A., all'epoca di 17 anni, il 16 luglio 2005. La sentenza di primo grado del Tribunale distrettuale della Sense è stata emessa il 18 marzo 2008. X. sostiene che per questi reati a danno di A. sia intervenuta la prescrizione dell'azione penale.
Il Tribunale cantonale di Friburgo e il Tribunale federale sono giunti alla conclusione che, contrariamente al tenore letterale dell'art. 1 cpv. 2 lett. j DPMin, l'art. 97 cpv. 3 CP è valido anche nel diritto penale minorile. Di conseguenza, la prescrizione non interviene più se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata emessa una sentenza di primo grado. Poiché la sentenza di primo grado contro X. è stata emessa già il 18 marzo 2008, la prescrizione non è intervenuta.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, sebbene l'art. 1 cpv. 2 lett. j DPMin enumeri le disposizioni del CP applicabili per analogia nel diritto penale minorile, l'omissione dell'art. 97 cpv. 3 CP non è dovuta a un errore del legislatore.
Il Tribunale ritiene che vi sia una vera e propria lacuna legislativa, poiché il DPMin non disciplina né la sospensione, né…