Art. 36 DPMin
Prescrizione dell’azione penale
1 L’azione penale si prescrive:
- a. in cinque anni, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata una pena privativa della libertà superiore a tre anni;
- b. in tre anni, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata una pena privativa della libertà non superiore a tre anni;
- c. in un anno, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata un’altra pena.
1bis Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado, la prescrizione si estingue.
2 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 189–191, 193, 193a, 195 e 197 cpv. 3 CP , diretti contro una persona minore di 16 anni, l’azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto il 25° anno di età.
3 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 CP diretti contro una persona minore di 16 anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dal cpv. 2 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della presente legge e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedimento penale minorile, fine della prescrizione dell'azione penale14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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Decreto di archiviazione1 citazioniBKBES.2025.1· 13/09/2023 · 1 citazioni de
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Menschenhandel etc.1 citazioniDJ210004· 07/07/2022 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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