Art. 36 DPMin

Prescrizione dell’azione penale

1 L’azione penale si prescrive:
  1. a. in cinque anni, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata una pena privativa della libertà superiore a tre anni;
  2. b. in tre anni, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata una pena privativa della libertà non superiore a tre anni;
  3. c. in un anno, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata un’altra pena.
1bis Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado, la prescrizione si estingue.
2 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 189–191, 193, 193a, 195 e 197 cpv. 3 CP , diretti contro una persona minore di 16 anni, l’azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto il 25° anno di età.
3 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 CP diretti contro una persona minore di 16 anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dal cpv. 2 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della presente legge e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedimento penale minorile, fine della prescrizione dell'azione penale
    · 03/01/2017 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 07/10/2009 · 5 citazioni de Riassunto
  • Decreto di archiviazione
    BKBES.2025.1
    · 13/09/2023 · 1 citazioni de
  • Menschenhandel etc.
    DJ210004
    · 07/07/2022 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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