Art. 25 DPMin
Privazione della libertà a. Contenuto e presupposti
1 Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno.
2 Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se:
- a. ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni;
- b. ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 n. 3 o 184 CP agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Utilizzo di iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale; art. 369 cpv. 7 CP7 citazioni
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2Campo d'applicazione del previgente art. 260 ter n. 1 rispettivamente dell'art. 260 ter cpv. 1 CP, dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associ…0 citazioni
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3Liceità della carcerazione preventiva o di sicurezza di un minore di età inferiore ai quindici anni, indennizzo per il carcere preventivo scontato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.