Art. 25 DPMin

Privazione della libertà a. Contenuto e presupposti

1 Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno.
2 Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se:
  1. a. ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni;
  2. b. ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 n. 3 o 184 CP agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Utilizzo di iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale; art. 369 cpv. 7 CP
    · 07/01/2009 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Campo d'applicazione del previgente art. 260 ter n. 1 rispettivamente dell'art. 260 ter cpv. 1 CP, dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associ…
    · 11/04/2022 · 0 citazioni
  3. 3
    Liceità della carcerazione preventiva o di sicurezza di un minore di età inferiore ai quindici anni, indennizzo per il carcere preventivo scontato
    · 11/10/2016 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.