Fatti

Il ricorrente è stato condannato per furto, tentativo di truffa, abuso fraudolento di un sistema informatico e violazione di domicilio. Ha fatto appello contro la decisione del tribunale cantonale che ha aumentato la sua pena a 3 anni e mezzo di reclusione e ordinato una misura ambulatoriale di accompagnamento dell'esecuzione della pena. Il ricorrente sostiene che le sue condanne giovanili, che sono state eliminate dal casellario giudiziale, non dovrebbero essere prese in considerazione per la determinazione della pena e l'ordinanza della misura. Il tribunale cantonale ha accolto il suo argomento per la determinazione della pena, ma ha tenuto indirettamente conto dei suoi precedenti per ordinare la misura, basandosi sulle conclusioni della perizia.

Legge

Il Tribunale federale ricorda che secondo l'art. 369 cpv. 7 CP, le condanne eliminate dal casellario giudiziale non possono più essere opposte al condannato. Questa disposizione mira a consentire una completa riabilitazione del delinquente. Pertanto, le condanne eliminate non possono più essere prese in considerazione né per la determinazione della pena, né per la valutazione del pronostico. Tuttavia, gli esperti medici possono tenere conto di queste condanne eliminate nella loro valutazione, al fine di poter procedere a una perizia completa della personalità dell'imputato. Ma devono allora spiegare in che modo questi precedenti sono rilevanti per la loro valutazione. Per quanto riguarda le condanne giovanili che non erano iscritte nel casellario giudiziale, devono essere trattate come infrazioni non soggette a iscrizione. Il loro termine di prescrizione è di 10 anni, per analogia con l'art. 369 CP. Finché questo termine non è…