Fatti

Il caso riguarda la questione di quando le parti in un processo civile possono presentare nuovi mezzi di prova. La ricorrente A. GmbH ha lamentato che il Tribunale cantonale di Lucerna abbia preso in considerazione documenti della controparte B. AG, che questa aveva presentato solo dopo il primo scambio di scritti e un'udienza istruttoria nell'ambito di un secondo scambio di scritti.

Il Tribunale distrettuale di Willisau aveva convocato le parti a un'udienza istruttoria, in cui era prevista anche la presentazione di nuovi mezzi di prova ("Noven"). Durante l'udienza, il giudice istruttore ha ammesso i nuovi documenti presentati dalla controparte agli atti, ma non ha dato alle parti l'opportunità di esprimersi su di essi e di presentare eventuali nuovi fatti.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna e rinviato il caso alla prima istanza per un nuovo giudizio. Ha motivato come segue:

Secondo la giurisprudenza, le parti in un processo civile hanno il diritto di presentare senza restrizioni nuovi fatti e mezzi di prova solo in due occasioni: una prima volta nell'ambito del primo scambio di scritti e una seconda volta nell'ambito di un secondo scambio di scritti o di un'udienza istruttoria. Una separazione della presentazione di nuovi mezzi di prova e dell'allegazione di nuovi fatti non è ammissibile, poiché i mezzi di prova devono essere chiaramente attribuiti ai fatti che intendono provare.

Nel caso di specie, il giudice…