Fatti
Il 3 luglio 2017, una disputa tra vicini è avvenuta a U., coinvolgendo B. e i coniugi C. A. ha tentato di registrare l'incidente con il suo telefono mobile, ciò che ha condotto a divergenze tra lei e B. La questione è sfociata nell'apertura di procedimenti penali contro tutte le parti coinvolte, compresa A. e B. Il 15 agosto 2019, il ministero pubblico ha archiviato i procedimenti e ha assunto le spese di procedura, ma non ha concesso un indennizzo ad A. per le sue spese di difesa.
A. ha presentato un ricorso contro la decisione di archiviazione, chiedendo l'annullamento della decisione e il riconoscimento di un indennizzo di 6'764,75 franchi per le sue spese di difesa. Il tribunale cantonale ha respinto il ricorso, condannando A. a pagare le spese di procedura e un indennizzo a B.
A. ha presentato un ricorso in materia penale, chiedendo l'annullamento della decisione del tribunale cantonale e il riconoscimento dell'indennizzo per le sue spese di difesa.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione se A. avesse diritto a un indennizzo per le sue spese di difesa. Secondo l'art. 429 al. 1 lett. a CPP, la persona perseguita ha diritto a un indennizzo per le spese occasionate dall'esercizio ragionevole dei suoi diritti di procedura in caso di archiviazione del procedimento.
Il Tribunale federale ha considerato che la Staatsanwaltschaft aveva ingiunto ad A. di quantificare e giustificare le sue pretese entro un termine di 14 giorni, ma che A. non aveva reagito entro il termine impartito. Il Tribunale federale ha ritenuto che ciò poteva essere considerato come una rinuncia implicita all'indennizzo.
Il Tribunale federale ha anche considerato che l'indennizzo non poteva più essere concesso in una procedura successiva, conformemente alla sua…