Fatti

Il 29 luglio 2017 si è verificato un incidente stradale tra A. e B. A. ha iniziato a sorpassare con la sua auto, causando una collisione laterale. A. ha proseguito la marcia senza prestare soccorso o avvisare la polizia. B. ha riportato una frattura della clavicola e la sua passeggera una frattura del gomito.

La Procura dei Grigioni ha condannato A. con decreto penale del 30 luglio 2018 per fuga del conducente ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con l'art. 92 cpv. 2 LCStr, infliggendogli una pena pecuniaria condizionale. Il Tribunale regionale di Albula e il Tribunale cantonale dei Grigioni hanno anch'essi condannato A. per fuga colposa del conducente.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. Esso ha confermato che la fuga del conducente ai sensi dell'art. 92 cpv. 2 LCStr può essere commessa anche per negligenza. Ciò risulta dal tenore letterale, dallo scopo e dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha spiegato che la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 51 LCStr dopo un incidente integra la fattispecie della condotta illecita in caso di incidente ai sensi dell'art. 92 LCStr, sia in caso di dolo che di negligenza. La più grave minaccia di pena…