Fatti
L’8 giugno 2016, il Pubblico Ministero della Repubblica e Cantone di Ginevra ha aperto un’istruttoria penale nei confronti di X. per i seguenti reati:
- Appropriazione indebita, truffa e distrazione di beni;
- Acquisto, il 30 marzo 2015, presso C. e D. delle attività della società E. SA, prestando in garanzia battelli che non gli appartenevano, per poi rivenderli in seguito;
- Appropriazione, a partire dal settembre 2013, di diversi battelli, rimorchi e veicoli appartenenti a G.;
- Ricezione, da parte di H., di un battello e di 300'000 franchi destinati all’acquisto di un battello di marca I., ma distrazione di tali attività per altri fini senza alcuna controprestazione.
I querelanti C., D. e H. hanno ritirato le rispettive denunce rispettivamente il 5 settembre 2016 e il 14 novembre 2016. Il 22 maggio 2017, il Pubblico Ministero ha archiviato LNA procedura penale nei confronti di X. ai sensi dell’art. 53 CP, addebitandogli le spese processuali relative alle denunce di C., D. e H. (1'305 franchi), mentre ha posto a carico dello Stato le spese relative alla denuncia di G. (10 % delle spese totali).
Il 14 luglio 2017, LNA Camera penale di appello della Corte di giustizia ginevrina ha annullato il decreto di archiviazione nella parte in cui addebitava a X. le spese processuali e ha rinviato LNA causa al Pubblico Ministero per liquidare un’indennità a favore di X. per le spese di difesa nella fase preliminare.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in materia penale avverso tale sentenza, chiedendo principalmente LNA condanna di X. al pagamento delle spese processuali relative alle denunce di C., D. e H., e in via subordinata un’indennità parziale per X. o l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa all’autorità cantonale per una nuova decisione.
Legge
Il Tribunale federale ricorda che l’addebito delle spese processuali in caso di assoluzione o di archiviazione deve rispettare LNA presunzione di innocenza, garantita dall’art. 32 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 par. 2 CEDU. Un tale addebito è ammissibile solo se l’imputato ha provocato l’apertura della procedura o ne ha ostacolato il corso, con un comportamento colpevole e illecito in rapporto di causalità con le spese addebitate. Tuttavia, tale giurisprudenza non si applica nella fattispecie, poiché l’archiviazione è fondata sull’art. 53 CP, che implica necessariamente il riconoscimento di un atto illecito commesso dall’imputato.
L’art. 53 CP si inserisce in un contesto in cui l’autore ha commesso un atto illecito, ha riparato il danno o compensato il torto causato, giustificando così l’addebito delle spese processuali. Diversamente dai casi di assoluzione o di archiviazione per insufficienza di indizi, l’archiviazione fondata sull’art. 53 CP si basa sulla premessa di un reato commesso, ancorché nessuna pena sia inflitta. Il decreto di archiviazione, pur non costituendo una condanna, non lederebbe LNA presunzione di innocenza, ma riconoscerebbe implicitamente l’illiceità dell’atto.
Nella fattispecie, X. ha commesso atti di raggiro che hanno determinato l’apertura…