Fatti

Il tribunale distrettuale di San Gallo ha condannato il conveniente X. per più casi di maltrattamento intenzionale di animali e per violazione della legge sugli alimenti e della legge sui medicamenti. X. ha presentato appello, a seguito del quale il tribunale cantonale lo ha assolto dall'accusa di violazione intenzionale della legge sugli alimenti e della legge sui medicamenti. La procura del Cantone di San Gallo ha presentato ricorso penale contro l'assoluzione dall'accusa di violazione intenzionale della legge sui medicamenti.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il reato di cui all'art. 87 cpv. 1 lett. f in combinato disposto con l'art. 86 cpv. 1 lett. c LATer non è applicabile al detentore di animali. Sebbene il detentore di animali, in quanto produttore di alimenti, sia in linea di principio responsabile della sicurezza alimentare e abbia un dovere di diligenza nell'uso di medicinali veterinari, poiché era stato stipulato un accordo sui medicinali veterinari (accordo TAM) con il veterinario responsabile del bestiame, quest'ultimo era responsabile dell'uso appropriato dei medicinali veterinari. Il conveniente non può essere ritenuto responsabile della violazione degli obblighi del veterinario responsabile del bestiame derivanti dall'accordo TAM, motivo per cui deve essere assolto dall'accusa di cessione non autorizzata di medicinali.

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