Fatti
Il 18 giugno 2013, A. (attore; ricorrente) ha presentato presso il Tribunale cantonale dei Grigioni una domanda contro la B. AG (convenuta; controparte) per violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale. Con provvedimenti del 20 giugno 2013, il presidente della II Camera civile del Tribunale cantonale ha fissato all'attore un termine per il versamento di un anticipo sulle spese e alla convenuta un termine per la risposta alla domanda.
Successivamente, il procedimento è stato sospeso in vista di trattative transattive, con conseguente decadenza sia del termine per il versamento dell'anticipo sulle spese che di quello per la risposta alla domanda. Il 7 ottobre 2013, il rappresentante della convenuta ha comunicato al tribunale il fallimento delle trattative transattive.
Con provvedimenti del 9 ottobre 2013, il presidente della II Camera civile ha revocato la sospensione del procedimento, ha richiesto all'attore il versamento di un anticipo sulle spese e ha fissato alla convenuta un termine di 30 giorni per il deposito della risposta scritta alla domanda.
Con decisione del 20 novembre 2013, il Tribunale cantonale non è entrato nel merito della domanda. Ha posto a carico dell'attore le spese ordinarie di Fr. 1'000.- nonché un indennizzo di parte di Fr. 6'587.30 per le spese sostenute dal rappresentante legale della convenuta per la redazione della risposta alla domanda.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la legge non precisa quando la domanda deve essere notificata alla controparte e quando deve essere fissato il termine per la risposta. La direzione del procedimento è ampiamente discrezionale del tribunale, che può anche tenere conto del fatto che i casi di mancato pagamento di anticipi sulle spese - almeno per le parti rappresentate da un avvocato - sono relativamente rari.
Non sussiste un obbligo di diritto federale per il tribunale di attendere il pagamento…