Art. 98 CPC
Anticipazione delle spese
1 Il giudice e l’autorità di conciliazione possono esigere che l’attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili.
2 Possono esigere l’anticipazione di un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili:
- a. nei procedimenti di cui all’articolo 6 cpv. 4 lett. c e all’articolo 8;
- b. nella procedura di conciliazione;
- c. nella procedura sommaria, eccettuati i provvedimenti cautelari di cui all’articolo 248 lett. d e le cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305;
- d. nella procedura di ricorso.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Potere di apprezzamento del giudice nella direzione del processo; momento della fissazione di un termine per inoltrare la risposta; costi inutili61 citazioni
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2Cauzione per le spese ripetibili; parziale concessione dell'assistenza giudiziaria10 citazioni
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3Opposizione per non essere ritornato a miglior fortuna; anticipo delle spese nella procedura sommaria7 citazioni
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4
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5Assistenza giudiziaria (art. 152 OG)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anticipo delle spese processuali27 citazioni
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11 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.