Fatti
Il convenuto era amministratore unico della [A. AG] , in liquidazione, che agisce come [A. AG] in liquidazione (attrice, ricorrente).
Il 27 aprile 2016 l'attrice ha presentato al Tribunale cantonale di Zugo un'azione. Ha chiesto che il convenuto, in qualità di fiduciario, rendesse conto, in particolare per quanto riguarda le quote detenute in via fiduciaria nella [C. GmbH] con sede in Italia, nonché il pagamento di un importo ancora da quantificare in euro, di almeno EUR 100'000 oltre interessi. Si trattava di un'azione di risarcimento con importo non quantificato e con un valore litigioso minimo provvisorio.
Sulla base del valore litigioso minimo indicato di EUR 100'000, con decisione del 2 maggio 2016 il Tribunale cantonale ha richiesto un anticipo spese di fr. 6'600, versato entro il termine. Su istanza del convenuto è stata inoltre prestata una garanzia per le ripetibili di fr. 12'000.
Dopo il doppio scambio di scritti, l'audizione di testimoni, l'interrogatorio delle parti e le arringhe conclusive, il 19 dicembre 2018 l'attrice ha chiesto ripetibili per fr. 161'082 IVA inclusa. Ha sostenuto che il convenuto aveva venduto il 55% delle quote della [C. GmbH] per EUR 3,5 milioni, per cui il suo interesse economico superava EUR 6 milioni. Il Tribunale cantonale ha rettificato il valore litigioso ad almeno EUR 6 milioni, ossia circa fr. 6,6 milioni, e con decisione del 13 maggio 2019 ha richiesto un ulteriore anticipo spese di fr. 72'600.
Una domanda di riconsiderazione è rimasta senza esito. Il ricorso dell'attrice presso il Tribunale superiore del Cantone di Zugo è stato respinto con sentenza del 12 settembre 2019.
Con ricorso in materia civile l'attrice ha chiesto l'annullamento delle decisioni del Tribunale superiore e del Tribunale cantonale e la conferma dell'anticipo spese originario, in via subordinata il rinvio al Tribunale superiore. L'autorità inferiore ha chiesto la reiezione. Il convenuto ha contestato la propria qualità di parte e non ha presentato risposta al ricorso. Con decisione dell'11 novembre 2019 al ricorso è stato conferito effetto sospensivo.
Controverso è se, nel corso del procedimento, l'anticipo spese potesse essere aumentato in caso di azione di risarcimento con importo non quantificato e se l'importo dell'anticipo aumentato fosse conforme al potere di apprezzamento.
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio giuridico. La decisione impugnata è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, che non concerne né la competenza né la ricusazione. È impugnabile solo se può causare un pregiudizio giuridico non riparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). L'anticipo spese è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC); se non viene versato, il giudice non entra nel merito della domanda (art. 101 cpv. 3 CPC). Poiché l'attrice ha dimostrato di non essere in grado di versare l'anticipo e di non poter ottenere il patrocinio a spese dello Stato a causa del patrimonio del suo azionista unico, sussiste un pregiudizio giuridico imminente. Il ricorso è quindi ammissibile.
Secondo l'art. 85 CPC un credito deve in linea di principio essere quantificato; solo se ciò è impossibile o non ragionevolmente esigibile può essere proposta un'azione di risarcimento con importo non quantificato e con un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. L'art. 85 CPC è lex specialis rispetto all'art. 91 CPC. L'art. 91 cpv. 2 CPC riguarda solo le conclusioni non volte al pagamento di una somma di denaro e non l'azione di risarcimento con importo non quantificato. Il valore litigioso provvisorio ha quindi carattere solo provvisorio; anche gli anticipi e le garanzie sono soltanto provvisori. La questione non è dunque se il giudice possa correggere il valore litigioso provvisorio ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPC, bensì se l'anticipo spese possa essere aumentato nel corso del procedimento. Le censure di violazione dell'art. 91 cpv. 2 CPC e la critica di accertamento dei fatti relativa all'erroneità della determinazione iniziale risultano pertanto infondate.
L'anticipo spese, quale decisione di direzione del processo, non acquista né autorità di cosa giudicata materiale né efficacia vincolante. Una modifica è in linea di principio possibile per motivi oggettivi, ed è esclusa solo in presenza di diritti riconosciuti o di una situazione di tutela dell'affidamento, dovendo comunque prevalere, in una ponderazione degli interessi, la stabilità della decisione. Le opinioni dottrinali citate dall'attrice, che esigono una modifica della domanda o una situazione processuale mutata, riguardano solo le azioni quantificate o i valori litigiosi fissati ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPC, non l'azione con importo non quantificato.
La sentenza 4A_226/2014 esige un adeguamento in presenza di circostanze mutate, ma indica solo a titolo esemplificativo alcune costellazioni di fatto e non esclude altri motivi. La quantificazione ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 CPC è un obbligo da adempiere in un determinato momento e non costituisce un'eccezione al diritto di adeguamento. Per la fissazione dell'anticipo non è necessaria una quantificazione precisa. La stessa attrice ha indicato un interesse…