Art. 85 CPC
Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso
1 Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.
2 Dopo l’assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l’entità della pretesa. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza materiale del tribunale commerciale116 citazioni
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2Azione di chiamata in causa; quantificazione delle conclusioni; azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso65 citazioni
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3Conclusioni; azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso55 citazioni
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4Lesione della personalità mediante partecipazione ad una campagna mediatica52 citazioni
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5Mandato; contratto di mediazione; delimitazione; onorario in caso di successo20 citazioni
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6Azione con domande successive (art. 85 CPC)9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Azione di credito non quantificata31 citazioni
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10 citazioni
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Miete (Anfangsmietzins, Nebenkosten)7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.