Fatti

In questo caso si trattava di uno sfratto per morosità. La locatrice [B.] ha disdetto il contratto di locazione con gli inquilini [A.A.] e [B.A.] il 21 ottobre 2014 a causa del ritardo nei pagamenti, con effetto al 30 novembre 2014. Gli inquilini hanno quindi contestato la disdetta presso l'ufficio di conciliazione e non hanno lasciato l'immobile. La locatrice ha quindi presentato una richiesta di sfratto. Il Tribunale distrettuale See-Gaster ha ordinato lo sgombero dell'appartamento. Contro questa decisione, gli inquilini hanno presentato appello al Tribunale cantonale di San Gallo, che è stato respinto. Successivamente, gli inquilini hanno presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che la situazione giuridica nel caso in questione fosse chiara. Sebbene gli inquilini contestassero la validità formale della disdetta, in quanto la lettera di disdetta non era stata firmata personalmente dalla moglie, il Tribunale federale ha ritenuto che l'invocazione del vizio di forma in questo caso fosse un abuso del diritto. Lo scopo della fissazione di un termine di pagamento con minaccia di disdetta è quello di concedere all'inquilino tempo sufficiente per pagare i canoni arretrati e così evitare la disdetta. Poiché…