Art. 257d CO
1 Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di dieci giorni almeno; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.
2 Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Espulsione del conduttore nella procedura sommaria e protezione dalle disdette87 citazioni
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2Mora del conduttore; assegnazione di un termine e disdetta del rapporto di locazione da parte del locatore. 1. Inizio del termine di pagamento di trenta giorni (consid. 2). 2. Prima di poter notificare la disdetta, il l…75 citazioni
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3Disdetta del rapporto di locazione in ragione della mora del conduttore (art. 257d CO); disdetta contraria alla buona fede (art. 271 CO)39 citazioni
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4Annullamento di una disdetta pronunciata in violazione del principio della buona fede34 citazioni
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5Delimitazione della competenza fra tribunale commerciale e tribunale competente in materia di locazione27 citazioni
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6Disdetta anticipata del contratto di locazione a causa del mancato pagamento della pigione da parte del conduttore (art. 257d CO)22 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mieterausweisung im Verfahren nach Art. 257 ZPO24 citazioni
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Mietvertrag; Ausweisung21 citazioni
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17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.