Fatti

Il caso riguarda una controversia tra una conduttrice (ricorrente) e una locatrice (controparte) in merito allo sfratto della conduttrice dall'immobile locato. La locatrice aveva risolto straordinariamente il contratto di locazione il 12 novembre 2014. Di conseguenza, la conduttrice ha presentato il 18 dicembre 2014 una domanda di tutela contro il licenziamento presso l'autorità di conciliazione. Nonostante questo procedimento pendente di tutela contro il licenziamento, la locatrice ha presentato il 9 gennaio 2015 una domanda di sfratto sommario ai sensi dell'art. 257 CPC. Il Tribunale di commercio ha accolto tale domanda, a seguito di che la conduttrice ha presentato reclamo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che una domanda di sfratto sommario ai sensi dell'art. 257 CPC è in linea di principio ammissibile anche quando il conduttore ha contestato giudizialmente il precedente licenziamento straordinario per mora nel pagamento e il conseguente procedimento di locazione non è ancora passato in giudicato. Questa interpretazione è condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti.

Il Tribunale federale motiva ciò affermando che il legislatore, nell'emanare il Codice di procedura civile, ha abrogato senza sostituzione la precedente regola sulla coordinazione tra contestazione del licenziamento e sfratto. Evidentemente, si è ritenuto che nel procedimento di sfratto ai sensi dell'art. 257 CPC la validità del licenziamento potesse essere decisa in via pregiudiziale, al fine di evitare il ritardo dello sfratto in attesa del…