Art. 64 CPC
Effetti della pendenza della causa
1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
- a. impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
- b. mantiene inalterata la competenza per territorio.
2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Costituzione di parte civile14 citazioni
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2Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale quale decisione in materia di misure cautelari9 citazioni
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3Mantenimento della competenza delle autorità svizzere in caso di trasferimento in uno Stato non contraente7 citazioni
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4Espulsione del conduttore nella procedura sommaria e protezione dalle disdette7 citazioni
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5Litispendenza; oggetto del litigio3 citazioni
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6Dichiarazione di compensazione nel processo3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gesellschaftsrecht; Nebenintervention, Litispendenz6 citazioni
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Contratto di compravendita6 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.