Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dall'Amtsstatthalterin di Thal-Gäu il 5 marzo 2013 a una pena pecuniaria condizionale e a un'ammenda per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale. Egli ha presentato tempestivamente appello, ma la dichiarazione di appello è stata considerata dal Tribunale superiore del Cantone di Soletta come depositata in ritardo, in quanto spedita per posta solo il 9 maggio 2013, sebbene il termine fosse scaduto l'8 maggio 2013. Il ricorrente ha quindi presentato una richiesta di restituzione del termine per l'appello, respinta dal Tribunale superiore il 12 luglio 2013. Contro questa decisione è stato presentato il presente ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene legittimo il rigetto della richiesta di restituzione del termine da parte del Tribunale superiore. Da un lato, il ricorrente ha presentato davanti al Tribunale federale nuovi fatti che non aveva fatto valere in precedenza, il che è inammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF. Dall'altro, la conclusione del Tribunale superiore secondo cui il ricorrente o una sua conoscenza avrebbero potuto depositare tempestivamente la dichiarazione di appello presso un ufficio postale non è arbitraria. Il Tribunale federale afferma che una dichiarazione di appello…