Art. 110 CPP
Forma
1 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
2 Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
- a. il formato degli atti e dei relativi allegati;
- b. le modalità di trasmissione;
- c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
3 Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.
4 Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Opposizione al decreto d'accusa, esigenza della forma scritta, indicazione della possibilità di interporre opposizione, divieto del formalismo eccessivo63 citazioni
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2La firma personale manoscritta dell'estensore costituisce un'esigenza formale di validità nell'interesse della sicurezza del diritto anche per il decreto d'accusa11 citazioni
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3Consenso delle parti per trattare l'appello in procedura scritta; forma del consenso; precisazione della giurisprudenza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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Verletzung von Verkehrsregeln, Wiederherstellung der Berufungsfrist13 citazioni
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Non trattazione; non entrata in materia9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.