Art. 110 CPP

Forma

1 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
2 Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. il formato degli atti e dei relativi allegati;
  2. b. le modalità di trasmissione;
  3. c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
3 Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.
4 Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Opposizione al decreto d'accusa, esigenza della forma scritta, indicazione della possibilità di interporre opposizione, divieto del formalismo eccessivo
    · 28/06/2016 · 63 citazioni Riassunto
  2. 2
    La firma personale manoscritta dell'estensore costituisce un'esigenza formale di validità nell'interesse della sicurezza del diritto anche per il decreto d'accusa
    · 22/06/2022 · 11 citazioni
  3. 3
    Consenso delle parti per trattare l'appello in procedura scritta; forma del consenso; precisazione della giurisprudenza
    · 13/07/2017 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.