Fatti

In un procedimento esecutivo, il debitore Y. ha proposto opposizione sostenendo di non essere venuto in possesso di nuovo patrimonio. L'ufficio esecuzioni ha trasmesso l'opposizione al tribunale distrettuale di Münchwilen ai sensi dell'art. 265a cpv. 1 LEF. Il tribunale distrettuale ha quindi obbligato il creditore X. AG a versare un anticipo spese per decidere sull'opposizione. La X. AG ha presentato reclamo contro questa decisione. Il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia ha respinto il reclamo e confermato che nel procedimento ai sensi dell'art. 265a cpv. 1 LEF è il creditore a dover sostenere i costi. La X. AG ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che, contrariamente all'opinione delle istanze precedenti, nel procedimento ai sensi dell'art. 265a cpv. 1 LEF non il creditore, bensì il debitore deve essere considerato come parte attrice e pertanto l'anticipo spese deve essere versato dal debitore. Il Tribunale federale motiva come segue:
  • Il testo dell'art. 265a cpv. 1 LEF non consente un'attribuzione inequivocabile dei ruoli di parte.
  • Il confronto con la procedura di opposizione nell'esecuzione cambiale (art. 179 segg. LEF) suggerisce che anche qui il debitore agisce come attore, in quanto chiede al giudice l'autorizzazione dell'opposizione.
  • Decisivo è che nel procedimento ai sensi dell'art. 265a cpv. 1 LEF non si tratta dell'avvio dell'esecuzione, bensì solo…