Art. 179 LEF
1 Il debitore può fare opposizione all’ufficio d’esecuzione, per scritto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei motivi previsti dall’articolo 182. Dell’avvenuta opposizione viene dato atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
2 Adducendo i motivi dell’opposizione, il debitore non rinuncia ad avvalersi di ulteriori eccezioni ai sensi dell’articolo 182.
3 L’articolo 33 cpv. 4 non è applicabile.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Opposizione0 citazioni
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2Opposizione per non essere ritornato a miglior fortuna; anticipo delle spese nella procedura sommaria0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Zustellung des Zahlungsbefehls; Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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