Fatti

In questo caso si trattava di due ricorsi contro la decisione del Tribunale superiore del Canton Argovia, in cui è stata respinta la garanzia dell'anonimato per due membri dell'unità speciale "Argus" della polizia cantonale dell'Argovia. I membri n. 1 e n. 5 dell'unità speciale avevano usato la forza contro un querelante privato durante un intervento il 25 maggio 2009 e successivamente erano stati incriminati penalmente.

I ricorrenti sostenevano che, in caso di divulgazione delle loro generalità, sarebbero stati esposti a un grave pericolo per l'incolumità fisica o a un altro grave svantaggio. Tuttavia, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'istanza inferiore aveva respinto a ragione la garanzia dell'anonimato, poiché non erano emersi indizi concreti di un serio pericolo per i ricorrenti.

Legge

Il Tribunale federale ha spiegato che, ai sensi dell'art. 149 cpv. 1 CPP, la direzione del procedimento deve adottare adeguate misure di protezione su richiesta o d'ufficio, se vi sono motivi per ritenere che una persona imputata, partecipando al procedimento, potrebbe esporre sé stessa o una persona a lei vicina a un grave pericolo per l'incolumità fisica o a un altro grave svantaggio.

Secondo la giurisprudenza, un grave pericolo per l'incolumità fisica sussiste, ad esempio, quando sono state proferite minacce di morte, quando si sono già verificati attacchi corrispondenti o quando tali attacchi sono seriamente da temere in considerazione dell'ambiente in cui si muove la persona…