Art. 150 CPP

Garanzia dell’anonimato

1 Chi dirige il procedimento può garantire l’anonimato alla persona da proteggere.
2 Se concede la garanzia dell’anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...
3 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate.
4 Una volta approvata o concessa, la garanzia dell’anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa.
5 La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell’anonimato.
6 Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l’esigenza di protezione viene manifestamente meno.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo della polizia di informare il Ministero pubblico nella procedura dell'istruzione penale
    · 18/06/2012 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Garanzia dell'anonimato nel procedimento penale
    · 10/10/2013 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Raufhandel, Landfriedensbruch, Angriff; Unschuldsvermutung, Grundsatz der freien Beweiswürdigung, Grundsatz "in dubio pro reo", Willkür
    · 20/10/2025 · 1 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren; Zusicherung der Anonymität
    · 16/07/2020 · 1 citazioni de
  • OG.2019.00083
    05/05/2020 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.