Art. 150 CPP
Garanzia dell’anonimato
1 Chi dirige il procedimento può garantire l’anonimato alla persona da proteggere.
2 Se concede la garanzia dell’anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...
3 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate.
4 Una volta approvata o concessa, la garanzia dell’anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa.
5 La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell’anonimato.
6 Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l’esigenza di protezione viene manifestamente meno.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della polizia di informare il Ministero pubblico nella procedura dell'istruzione penale4 citazioni
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2Garanzia dell'anonimato nel procedimento penale3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Raufhandel, Landfriedensbruch, Angriff; Unschuldsvermutung, Grundsatz der freien Beweiswürdigung, Grundsatz "in dubio pro reo", Willkür1 citazioni
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Strafverfahren; Zusicherung der Anonymität1 citazioni
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OG.2019.000831 citazioni05/05/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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