Fatti
La Procura II del Cantone di Zurigo sta conducendo un'indagine penale contro [X.] per atti preparatori punibili. Il 14 settembre 2012, la Procura ha chiesto al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, Tribunale delle misure coercitive, di autorizzare il monitoraggio della linea telefonica della fidanzata dell'imputato. Il Tribunale delle misure coercitive ha negato l'autorizzazione per il provvedimento di monitoraggio con decisione del 17 settembre 2012.
Contro questa decisione, la Procura ha presentato ricorso al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'autorizzazione della misura di monitoraggio richiesta.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'art. 270 lett. b n. 1 CPP consente anche il monitoraggio di linee telefoniche di terzi che l'imputato chiama con alta probabilità. Tale monitoraggio serve ad ottenere informazioni sui reati che non possono essere acquisite attraverso il monitoraggio della linea telefonica dell'imputato stesso.
Il Tribunale federale sottolinea che il monitoraggio di terze persone deve essere gestito in modo particolarmente restrittivo e può essere ammesso solo se vi sono…