Fatti
Il giornalista [X.] ha redatto un articolo di giornale in cui ha citato testualmente dichiarazioni della Direttrice del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e di due membri del Consiglio nazionale durante una riunione della Sottocommissione DFGP/CdG del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2009. La riunione ha trattato, tra l'altro, il rapporto peritale sull'impiego delle risorse presso le autorità penali della Confederazione, in particolare misure amministrative come l'introduzione di una rilevazione delle prestazioni e del tempo per l'Ufficio del Procuratore pubblico federale.
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha dichiarato [X.] colpevole di pubblicazione di procedimenti ufficiali segreti (art. 293 cpv. 1 CP) e lo ha multato di 400 franchi. [X.] ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza e l'assoluzione.
Legge
Il Tribunale federale si attiene alla sua costante giurisprudenza secondo la quale il reato di pubblicazione di procedimenti ufficiali segreti (art. 293 CP) si basa su un concetto formale di segreto. È decisivo solo il fatto che gli atti, i procedimenti o le inchieste siano stati dichiarati segreti per legge o per decisione dell'autorità. Il Tribunale federale è vincolato a questa dichiarazione di riservatezza e non può verificarne la ragionevolezza.
La Legge sul Parlamento (LParl) prevede all'art. 47 cpv. 1 che le deliberazioni delle commissioni siano riservate. Questa disposizione di legge federale è determinante per il Tribunale federale e gli altri applicatori del diritto. Il ricorrente ha reso pubblico, senza esserne autorizzato, qualcosa da una procedura dichiarata segreta per legge federale, realizzando così gli estremi del reato di cui all'art. 293 cpv. 1 CP.
Anche se si applicasse un concetto materiale di segreto all'art. 293 CP, il ricorrente dovrebbe essere…