Art. 293 CP
1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.
2 La complicità è punibile.
3 L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete (art. 293 CP); libertà d'opinione e di stampa (art. 10 CEDU)12 citazioni
-
2Art. 293 CP, art. 22 del Regolamento del Consiglio nazionale9 citazioni
-
34 citazioni
-
4Nozione di autorità e di segreto. 1. A causa della sua funzione, dei suoi compiti e della sua competenza, il Capo dello stato maggiore generale costituisce un organo dello Stato dotato della sovranità corrispondente4 citazioni
-
5Nozione di "segreto" con riferimento all'art. 22 del regolamento del Consiglio nazionale (RS 171.13). 1. Il "segreto" sottintende il divieto, in virtù della legge o di una decisione presa dall'autorità, di rendere pubbl…4 citazioni
-
6Uguaglianza nell'illegalità (art. 4 vCost., art. 8 e 9 Cost.); legalità nella procedura penale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB)3 citazioni
-
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB); Wahrung berechtigter Interessen1 citazioni
-
RBOG 2016 Nr. 291 citazioni04/05/2016 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.