Art. 293 CP

1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.
2 La complicità è punibile.
3 L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete (art. 293 CP); libertà d'opinione e di stampa (art. 10 CEDU)
    · 05/12/2000 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 293 CP, art. 22 del Regolamento del Consiglio nazionale
    · 27/11/1981 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 04/11/1997 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Nozione di autorità e di segreto. 1. A causa della sua funzione, dei suoi compiti e della sua competenza, il Capo dello stato maggiore generale costituisce un organo dello Stato dotato della sovranità corrispondente
    · 21/03/1988 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Nozione di "segreto" con riferimento all'art. 22 del regolamento del Consiglio nazionale (RS 171.13). 1. Il "segreto" sottintende il divieto, in virtù della legge o di una decisione presa dall'autorità, di rendere pubbl…
    · 17/09/1982 · 4 citazioni Riassunto
  6. 6
    Uguaglianza nell'illegalità (art. 4 vCost., art. 8 e 9 Cost.); legalità nella procedura penale
    · 05/12/2000 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB)
    · 11/01/2013 · 3 citazioni de Riassunto
  • Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB); Wahrung berechtigter Interessen
    · 25/05/2016 · 1 citazioni de Riassunto
  • RBOG 2016 Nr. 29
    04/05/2016 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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