Fatti

Nell'agosto 1979, un gruppo di lavoro della Commissione di vigilanza degli affari del Consiglio nazionale ha redatto un progetto di rapporto sulla vigilanza federale sulla SSR. In quel momento, il rapporto non era destinato alla pubblicazione. Il giornalista X. è entrato in possesso del progetto di rapporto in modo sconosciuto e ne ha pubblicato degli estratti sulla "Weltwoche" del 5 settembre 1979. Di conseguenza, il Presidente del Consiglio nazionale ha sporto denuncia penale contro X. per violazione del segreto d'ufficio e pubblicazione di procedimenti ufficiali segreti ai sensi dell'art. 293 CP.

Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha riconosciuto X. colpevole della pubblicazione di procedimenti ufficiali segreti e lo ha condannato a un'ammenda. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la decisione di primo grado. X. ha quindi presentato un ricorso di nullità al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di nullità.

Ai sensi dell'art. 293 cpv. 1 CP, una dichiarazione di riservatezza per legge o per decisione dell'autorità è sufficiente. Non è necessariamente richiesta una legge formale, ma può essere sufficiente anche una disposizione regolamentare, purché l'autorità che l'ha emanata ne abbia la competenza.

Il Regolamento del Consiglio nazionale (GRN) contiene all'art. 22 una base giuridica sufficiente per la dichiarazione di riservatezza dei lavori della Commissione di vigilanza degli…