Art. 22 RCN

Assegnazione

1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all’inizio di ogni sessione.
2 L’assegnazione ha luogo alla fine della sessione se l’oggetto in deliberazione dev’essere sottoposto a una commissione in seguito a una decisione di una Camera.
3 I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all’Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 293 CP, art. 22 del Regolamento del Consiglio nazionale
    · 27/11/1981 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nozione di "segreto" con riferimento all'art. 22 del regolamento del Consiglio nazionale (RS 171.13). 1. Il "segreto" sottintende il divieto, in virtù della legge o di una decisione presa dall'autorità, di rendere pubbl…
    · 17/09/1982 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.