Fatti
In questo caso si trattava di un ricorso della Fondazione [X.] contro il sequestro di conti bancari nell'ambito di un procedimento penale contro un imputato. La Fondazione sosteneva di essere direttamente interessata dai blocchi dei conti e quindi legittimata a ricorrere.
Il Tribunale penale federale non aveva trattato il ricorso della Fondazione per mancanza di legittimazione a ricorrere. Contro questa decisione, la Fondazione ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che nel caso in esame si applica il vecchio diritto procedurale (CPP/LTAF), poiché i sequestri controversi sono avvenuti prima del 1° gennaio 2011.
Secondo la vecchia normativa, solo le parti e le persone che hanno subito uno svantaggio ingiustificato da una decisione erano legittimate a ricorrere. Tuttavia, la Fondazione non ha potuto dimostrare un coinvolgimento diretto nei suoi diritti. Non era titolare dei conti…