Art. 214 PP
Avviso
1 Se una persona è arrestata provvisoriamente o posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l’autorità penale competente ne avvisa immediatamente:
- a. i congiunti;
- b. se l’interessato lo domanda, il datore di lavoro o la rappresentanza estera competente.
2 Si rinuncia all’avviso di cui al cpv. 1 qualora lo scopo dell’istruzione lo imponga oppure se l’interessato vi si oppone espressamente.
3 Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una persona che dipende dall’arrestato, l’autorità penale ne avvisa i servizi sociali competenti.
4 La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui allʼarticolo 237 cpv. 2 lett. c o g come pure circa unʼeventuale fuga dellʼimputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso contro una decisione del Tribunale penale federale concernente misure coercitive22 citazioni
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29 citazioni
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3Art. 47 PP e art. 214 segg4 citazioni
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4DTF 77_IV_564 citazioni09/03/1951 · 4 citazioni
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51. Art. 48 cpv. 2 AIMP e art. 214 segg3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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30 citazioni05/07/2005 · 30 citazioni de
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29 citazioni10/05/2006 · 29 citazioni de
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23 citazioni27/04/2005 · 23 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.