Art. 214 PP

Avviso

1 Se una persona è arrestata provvisoriamente o posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l’autorità penale competente ne avvisa immediatamente:
  1. a. i congiunti;
  2. b. se l’interessato lo domanda, il datore di lavoro o la rappresentanza estera competente.
2 Si rinuncia all’avviso di cui al cpv. 1 qualora lo scopo dell’istruzione lo imponga oppure se l’interessato vi si oppone espressamente.
3 Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una persona che dipende dall’arrestato, l’autorità penale ne avvisa i servizi sociali competenti.
4 La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui allʼarticolo 237 cpv. 2 lett. c o g come pure circa unʼeventuale fuga dellʼimputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso contro una decisione del Tribunale penale federale concernente misure coercitive
    · 22/06/2004 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 17/05/1969 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 47 PP e art. 214 segg
    · 29/10/1999 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 77_IV_56
    09/03/1951 · 4 citazioni
  5. 5
    1. Art. 48 cpv. 2 AIMP e art. 214 segg
    · 24/05/1985 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 05/07/2005 · 30 citazioni de
  • 10/05/2006 · 29 citazioni de
  • 27/04/2005 · 23 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.