Fatti

In questo caso si trattava dell'indennizzo per lavoro straordinario di un conducente professionista di veicoli a motore. Il ricorrente (X.) aveva fatto causa al resistente (Y.), poiché tra le parti era controverso in quale misura eventuali ore supplementari fossero già state compensate con il salario concordato. La prima istanza ha ritenuto che, secondo l'intesa comune delle parti, solo le vere e proprie ore supplementari, prestate nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale massimo di 46 ore, fossero state compensate con il salario. Il lavoro straordinario che andava oltre doveva essere indennizzato obbligatoriamente con il salario di base e una maggiorazione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 della Legge sul lavoro (LLav). Il ricorrente ha tuttavia sostenuto che i concetti di "orario di lavoro massimo" nella Legge sul lavoro e nell'Ordinanza sui conducenti (OAC 1) non fossero identici. Secondo la sua opinione, il lavoro supplementare consentito ai sensi dell'art. 7 OAC 1 costituisce lavoro straordinario ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO), sicché l'esclusione dell'indennizzo sarebbe ammissibile.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla seguente conclusione: - Il concetto di "orario di lavoro massimo" è da equiparare nella Legge sul lavoro e nell'Ordinanza sui conducenti, poiché lo scopo e la struttura delle disposizioni sono in larga misura analoghi. - L'Ordinanza sui conducenti disciplina non solo l'orario di lavoro consentito, ma anche il relativo indennizzo. L'art. 7 cpv. 3 OAC 1 rimanda per la maggiorazione salariale…