Fatti

Il caso riguarda [X.] , che era membro del consiglio di amministrazione della società holding [A. AG] e delle sue società controllate Ab[. AG] e [B. AG] . Le società erano in stato di insolvenza alla fine del 2001 e fallirono nel luglio/agosto 2002, con una perdita per i creditori di circa 21 milioni di franchi. A [X.] è stato rimproverato di aver informato tardivamente il giudice del fallimento sulla situazione di insolvenza, violando così il suo obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO.

Il Tribunale cantonale di San Gallo ha condannato [X.] in seconda istanza per gravi irregolarità di gestione a una pena pecuniaria condizionale di 35 aliquote giornaliere da 80 franchi, con un periodo di prova di due anni.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto in gran parte il ricorso di [X.] contro la sentenza della corte inferiore.

Il Tribunale federale ha affermato che [X.] , in qualità di membro del consiglio di amministrazione delle società per azioni, era obbligato a una diligente amministrazione del patrimonio. La violazione dell'obbligo di denuncia dell'insolvenza ai sensi dell'art. 725 CO costituisce una negligente esecuzione della professione ai sensi dell'art. 165 CP. [X.] avrebbe dovuto adottare al più tardi dopo aver preso conoscenza dei bilanci di marzo…