Art. 725 CO
Rischio d’insolvenza
1 Il consiglio d’amministrazione sorveglia la solvibilità della società.
2 Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d’amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria.
3 Il consiglio d’amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fallimento della banca quale condizione oggettiva di punibilità del reato di cattiva gestione51 citazioni
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236 citazioni
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3Nozione di indebitamento eccessivo manifesto (consid. 5a).29 citazioni
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4Responsabilità nel diritto della società anonima del Consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione; accertamento dell'insolvenza (art. 754, art. 725 CO). 1. Nozione di obblighi eventuali che devono figurare n…14 citazioni
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5Revocabilità di prestazioni di consulenza nell'ambito di un risanamento12 citazioni
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6Società anonima; azione volta all'annullamento di una decisione dell'assemblea generale concernente l'assestamento della società mediante la riduzione del capitale azionario a zero e simultaneo riaumento dello stesso ad…11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Misswirtschaft, Bevorzugung eines Gläubigers; Verletzung des Akkusationsprinzips43 citazioni
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Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB); Willkür31 citazioni
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26 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.