Fatti

Il Tribunale federale si è occupato di un accordo tra la Procura generale del Canton Zurigo e l'associazione X. sull'assistenza organizzata al suicidio. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'accordo, in quanto contrario a diversi diritti costituzionali nonché alla legislazione federale sui medicamenti e sugli stupefacenti. Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso, ma ha stabilito nel dispositivo della sentenza che l'accordo è nullo. L'accordo disciplinava, tra l'altro, i presupposti e lo svolgimento dell'assistenza al suicidio, il farmaco letale (pentobarbital di sodio), la sua prescrizione e il relativo trattamento. Inoltre, erano regolate le modalità di intervento delle autorità penali dopo l'assistenza al suicidio concessa e la segnalazione di violazioni dell'accordo.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'accordo è illegale. Esso manca di una base legale e viola il diritto penale materiale e la normativa sugli stupefacenti. Inoltre, vi sono deviazioni dal Codice di procedura penale svizzero e dalle direttive della Procura generale in merito agli accertamenti sui decessi straordinari. Il tribunale ha spiegato che l'art. 115 CP contiene una disciplina esaustiva sull'aiuto al suicidio. Le disposizioni dell'accordo comportavano una precisazione dell'art. 115 CP, in particolare per quanto riguarda i presupposti per l'assistenza organizzata al suicidio. In questo modo, l'accordo va oltre quanto già stabilito nella legislazione e nella giurisprudenza. Inoltre, l'accordo viola l'art. 44 cpv. 2 dell'ordinanza sugli stupefacenti, in quanto prevede termini…