Art. 115 CP
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria .
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Lesioni personali gravi (art. 122 cpv. 1 CP); propagazione di malattie dell'uomo (art. 231 n. 1 CP); intenzione (art. 18 cpv. 2 CP); tentativo (art. 21 seg18 citazioni
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2Consegna di pentobarbitale sodico per il suicidio assistito di una persona affetta da problemi psichici15 citazioni
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3Lesioni colpose; leso responsabile della situazione di pericolo che ha cagionato le sue lesioni9 citazioni
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4Arbitrio nella valutazione delle prove (art. 9 Cost.). Nesso di causalità naturale tra un rapporto sessuale non protetto e un'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV)5 citazioni
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5Convenzione sull'aiuto al suicidio organizzato3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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Editionsverfügung4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.