Fatti
Il ricorrente X. (nato nel 1953) soffre di un grave disturbo affettivo bipolare e ha richiesto di poter ricevere 15 grammi di sodio-pentobarbital senza ricetta medica per poter effettuare un suicidio assistito attraverso l'associazione "Dignitas". L'Ufficio federale della sanità pubblica e la Direzione della sanità del Cantone di Zurigo hanno respinto la richiesta in quanto il sodio-pentobarbital è una sostanza psicotropa che genera dipendenza e può essere dispensata in farmacia solo su prescrizione medica. X. ha presentato senza successo un ricorso amministrativo contro queste decisioni.Legge
Il Tribunale federale respinge i ricorsi. Né la legislazione sui medicamenti e sugli stupefacenti, né l'art. 8 CEDU o l'art. 10 cpv. 2 Cost. obbligano lo Stato a fornire sodio-pentobarbital senza prescrizione medica per un suicidio assistito. L'obbligo di prescrizione medica si basa su una chiara base legale e serve a proteggere la salute e la sicurezza pubblica, nonché a prevenire reati e rischi di abuso. Essa si rivela proporzionata in quanto lo Stato può prescrivere una procedura di controllo per garantire che la decisione di suicidarsi corrisponda alla libera e ponderata volontà dell'interessato.
Nei malati psichici è inoltre necessaria la massima cautela, in quanto la valutazione della capacità di discernimento e della durevolezza del desiderio di morire può essere particolarmente difficile. La delega della…