Art. 2 CEDU
Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale; b) per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimedio di diritto esperibile contro una decisione cantonale concernente gli ostacoli all'esecuzione di un allontanamento76 citazioni
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2Trattamento degradante, inchiesta21 citazioni
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3Diritto alla vita; autorizzazione a procedere penalmente nei confronti di un giudice cantonale17 citazioni
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4Legittimazione dei congiunti del danneggiato deceduto a ricorrere contro l'abbandono del procedimento11 citazioni
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5Prescrizione dell'azione penale; decorrenza della prescrizione; art. 71 vCP, art. 98 lett. a CP9 citazioni
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64 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2017.0026910 citazioni12/07/2017 · 10 citazioni de
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Einstellung (fahrlässige Tötung, evtl. Aussetzung, evtl. Unterlassung der Nothilfe)8 citazioni
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8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.