Fatti
Il 30 settembre 2019, la Fondazione [A.] ha presentato una domanda presso il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo contro la Banca [B. AG] per il pagamento di CHF 100'000.- oltre interessi. La Banca [B. AG] ha chiesto di limitare il procedimento alla questione della cosa giudicata. Il Tribunale commerciale ha respinto questa richiesta, a seguito di che la Banca [B. AG] ha chiesto di non entrare nel merito della domanda per cosa giudicata, in subordine di respingerla. La Banca [B. AG] ha sostenuto che il Tribunale distrettuale di Zurigo aveva già deciso in modo definitivo sulla identica domanda, quando la Società C. GmbH aveva avanzato una domanda parziale il 29 gennaio 2014 per la pretesa fatta valere dalla Fondazione [A.] contro la Banca B. AG. Il Tribunale commerciale pertanto, in base all'art. 59 cpv. 2 lett. e CPC, non è entrato nel merito, in quanto sussisteva una cosa giudicata.
Legge
Il Tribunale federale ha statuito che in caso di domanda parziale, con la quale viene fatta valere solo una parte limitata di una pretesa complessiva, il rigetto definitivo della domanda parziale esclude in linea di principio che la parte attrice proponga in seguito un'ulteriore azione per una parte residua della stessa pretesa. Ciò deriva dal fatto che il tribunale, nel respingere una tale domanda parziale, deve aver…