Fatti
In questo caso, il DTF ha esaminato la richiesta di indennità per le spese di difesa presentata da X., un imputato assolto dal Tribunale correzionale del Cantone di Ginevra. X. aveva beneficiato dell'assistenza giudiziaria e di un difensore d'ufficio per il procedimento cantonale. La Camera penale di appello e revisione della Corte di giustizia ginevrino ha dichiarato irricevibile l'appello proposto dal Ministero pubblico contro la sentenza di assoluzione, lasciando le spese del procedimento a carico dello Stato.
X. ha proposto un ricorso in materia penale al DTF, concludendo per l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa, chiedendo altresì l'assistenza giudiziaria.
Legge
Il DTF ha respinto il ricorso di X. Gli artt. 429 cpv. 1 lett. a e 436 cpv. 2 CPP prevedono un'indennità per le spese sostenute per l'esercizio ragionevole dei diritti procedurali, ma tale indennità riguarda solo le spese sostenute dall'imputato per un avvocato di fiducia.
Nel caso di specie, X. ha beneficiato dell'assistenza giudiziaria e di un difensore d'ufficio. Le…