Fatti

I coniugi B. e C. sono in fase di divorzio dal novembre 2014 davanti al Tribunale civile del distretto dell'Est vodese. Hanno due figlie, A. (2005) e D. (2010). Nell'agosto 2019, la madre C. ha annunciato la sua intenzione di lasciare U. per stabilirsi nel cantone di Svitto a partire dal 1° settembre 2019.

Il 19 agosto 2019, il consulente di B. ha informato il Tribunale che la figlia A. aveva contattato un'avvocata, l'avv. F., affinché la rappresentasse nel procedimento. Il 29 agosto, ha precisato che, in virtù dell'art. 299 cpv. 3 CPC, era necessario nominare un rappresentante per A., che era all'origine della richiesta.

Il 30 agosto 2019, la Presidente del Tribunale ha attribuito l'affidamento dei figli alla madre e regolato il diritto di visita. Il 4 settembre 2019, A. ha richiesto che l'avv. F. le fosse designata in qualità di curatrice di rappresentanza.

Il 20 settembre 2019, la Corte d'appello civile ha respinto la richiesta di nomina dell'avv. F. in qualità di curatrice di A. Il 4 novembre 2019, la Presidente del Tribunale civile ha rifiutato di nominare un curatore o una curatrice di rappresentanza per A. Il 10 dicembre 2019, la Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale ha respinto il ricorso di A. contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la decisione di rifiutare la nomina di un rappresentante per il minore in un procedimento matrimoniale (art. 299 cpv. 3 CPC) sia una decisione incidentale, ma che causa un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Infatti, la mancanza di un curatore di rappresentanza può influenzare lo svolgimento del procedimento di…