Fatti
La Procura II del Cantone di Zurigo sta conducendo un'indagine penale contro X. per atti preparatori punibili. Il 14 settembre 2012, la Procura ha chiesto al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, Tribunale delle misure coercitive, di autorizzare il monitoraggio della linea telefonica della fidanzata dell'imputato. Il Tribunale delle misure coercitive ha negato l'autorizzazione per la misura di monitoraggio.
Contro la decisione del Tribunale delle misure coercitive, la Procura ha presentato ricorso al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'autorizzazione della misura di monitoraggio richiesta.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'art. 270 lett. b n. 1 CPP consente anche il monitoraggio di linee di terzi che l'imputato chiama con alta probabilità. Ciò serve ad ottenere informazioni sui reati che non possono essere acquisite monitorando la linea telefonica dell'imputato.
Il Tribunale federale ha affermato che la proporzionalità di una tale misura deve essere sempre esaminata attentamente. Inoltre, l'intercettazione della linea…