Fatti

La ricorrente A.X. si è opposta al rifiuto delle autorità competenti di iscrivere il suo nome d'uso "A." nel registro dello stato civile. Nel registro dello stato civile era iscritta con i nomi "B.A." senza indicazione di un nome d'uso.

Il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso della ricorrente contro il rifiuto dell'iscrizione del nome d'uso. Contro questa decisione, A.X. ha presentato un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario di diritto costituzionale al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che nel registro dello stato civile, ai sensi della legge, vengono registrati solo i nomi ufficiali, ovvero il cognome e i nomi propri. Il nome d'uso, che si basa sul semplice uso, non viene indicato nel registro dello stato civile.

Il Tribunale federale non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti costituzionali della ricorrente alla protezione della personalità e della sfera privata, in quanto…