Fatti

I coniugi A. (ricorrente) e B. (controparte) vivono separati dal 1° luglio 2012. Il Tribunale cantonale ha regolato la separazione e ha condannato il ricorrente a pagare gli alimenti per i figli comuni C. e D. alla controparte. Il ricorrente ha interposto appello chiedendo la riduzione degli alimenti. Il Tribunale superiore ha respinto l'appello e non ha considerato la nuova disoccupazione del ricorrente dal 1° luglio 2014. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che nel procedimento di appello i nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC possono essere presi in considerazione solo se presentati senza indugio e se non potevano essere presentati già in prima istanza nonostante la dovuta diligenza. Occorre distinguere tra nuovi fatti veri e propri (echte Noven) e nuovi fatti impropri (unechte Noven).

Il Tribunale federale osserva inoltre che la domanda di modifica costituisce una nuova domanda ai sensi della sua giurisprudenza. Nel procedimento di modifica possono essere presi in considerazione solo i nuovi fatti veri e propri, ovvero fatti e mezzi di prova sopravvenuti o divenuti disponibili dopo il momento in cui nel precedente procedimento potevano essere presentati gli ultimi nuovi mezzi di attacco e di difesa.

Da questa diversa disciplina dei nuovi fatti, la giurisprudenza ha concluso che i nuovi motivi con cui si affermano e si provano mutate circostanze non possono…