Fatti
Parti e gradi di giudizio:
La Procura del Cantone di Sciaffusa (autorità d’accusa) addebita al ricorrente A. di aver gravemente ferito, il 24 luglio 2017 nei locali della B. Assicurazioni a Sciaffusa, due dipendenti (D. ed E.) con una motosega. A. è stato diagnosticato, con perizia psichiatrico-forense del 15 febbraio 2018, una schizofrenia cronica paranoide-allucinatoria grave, in ragione della quale è stato considerato incapace di colpa.
Rappresentazione del fatto:
Dopo un tentativo fallito di ottenere prestazioni assicurative a seguito di un incidente stradale (2008), nel luglio 2017 A. si rivolse nuovamente alla B. Assicurazioni per far valere diritti derivanti da una polizza vacanze e bagagli. L’assicurazione respinse la richiesta per mancato pagamento dei premi. Successivamente, A. sviluppò idee paranoiche, in particolare la convinzione che i dipendenti dell’assicurazione lo attaccassero con «forze spirituali». Queste idee deliranti culminarono la sera del 23 luglio 2017 nella convinzione di dover morire da un momento all’altro.
La mattina seguente (24 luglio 2017, circa ore 9.00), A. si recò con una motosega alla stazione di Sciaffusa e si diresse alla filiale della B. Assicurazioni. Con la motosega in funzione, entrò nei locali dell’ufficio al 2° piano. Attaccò inizialmente D., un dipendente dell’assicurazione, ferendolo gravemente. Quando E., un altro dipendente, aprì la porta, A. lo aggredì anch’egli con la motosega, ferendolo gravemente e inseguendolo fino a un «vicolo cieco». Entrambe le vittime riuscirono infine a mettersi in salvo in un negozio dello stesso edificio. A. fuggì quindi alla stazione e si recò a V., dove fu arrestato il giorno successivo. All’atto dell’arresto portava con sé due balestre cariche, temendo presunti trafficanti di esseri umani.
Svolgimento del procedimento:
- 11 settembre 2019: Il Tribunale cantonale di Sciaffusa accertò il fatto oggetto di accusa e condannò A. per tentato omicidio plurimo in stato di incapacità di colpa non autoindotta (art. 111 cpv. 1 in combinato disposto con art. 22 cpv. 1 CP). Venne disposta una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP.
- 26 maggio 2020: La Corte d’appello del Cantone di Sciaffusa respinse l’appello di A.
- 13 aprile 2021: Il Tribunale federale respinse il ricorso di A. e confermò le decisioni dei gradi inferiori.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato nella sua sentenza la questione se il ricorrente A. possa invocare un errore sul fatto ai sensi dell’art. 13 CP, nonostante sia stato considerato incapace di colpa a causa di una grave malattia psichica (schizofrenia). Il nucleo della decisione risiede nella distinzione tra un errore derivante da malattia e un errore sul fatto rilevante ai sensi del diritto penale.
Innanzitutto, il Tribunale chiarisce che il concetto di errore sul fatto ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP è definito come «errata rappresentazione delle circostanze di fatto». L’errore deve riferirsi a una realtà oggettivamente percepibile che il reo valuta in modo erroneo. Tuttavia, il Tribunale sottolinea che le cause dell’errore sono irrilevanti ai fini della valutazione giuridica ai sensi dell’art. 13 CP. Ciò significa che anche un errore basato su una rappresentazione delirante potrebbe, in linea di principio, essere considerato un errore sul fatto rilevante.
Il Tribunale federale precisa tuttavia che questa considerazione generale non è applicabile agli errori derivanti da malattia. In caso di malattia psichica come la schizofrenia, la percezione della realtà è già fondamentalmente alterata. Il reo vive in una realtà soggettiva autonoma, che non può più essere messa in discussione criticamente. In una simile situazione, la qualificazione di un errore sul fatto ai sensi dell’art. 13 CP risulta fenomenologicamente inadeguata, poiché il reo non parte da una valutazione erronea della realtà oggettiva, bensì la sua percezione è condizionata dalla malattia. La convinzione erronea del ricorrente di essere attaccato da…