Fatti
L'immobile n. x è suddiviso in proprietà per piani. L'appartamento di 5 stanze al piano terra con una quota di valore di 244/1000 è di comproprietà di A.A. e B.A. (ricorrenti). I coniugi C. sono proprietari delle restanti unità immobiliari con una quota di valore di 756/1000. I ricorrenti e i coniugi C. formano la comunità di comproprietari E. (resistente).
Nell'estate del 2011, i coniugi C. hanno fatto installare una caldaia centralizzata nella sala comune di riscaldamento/lavanderia, senza il consenso dei ricorrenti o una delibera della comunità di comproprietari. Nell'assemblea del 1° settembre 2011 non si è trovata alcuna soluzione. I ricorrenti hanno chiesto che la caldaia centralizzata venisse rimossa.
Nell'assemblea straordinaria dell'8 maggio 2012 sono state adottate tre delibere: 1. Autorizzazione/approvazione dell'installazione della caldaia centralizzata, 2. Autorizzazione/approvazione del collegamento della caldaia centralizzata all'impianto di riscaldamento a olio, 3. Delibera che la caldaia centralizzata e il collegamento all'impianto di riscaldamento sono di proprietà comune. Queste delibere sono state adottate con i voti dei coniugi C. contro il voto dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno presentato un'azione per far dichiarare nulle queste delibere. Il tribunale distrettuale e il tribunale superiore hanno respinto la domanda. I ricorrenti hanno quindi presentato un ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto constatato che l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei comproprietari è una questione di diritto patrimoniale, per la quale deve essere stimato il valore della lite. Il Tribunale federale non è vincolato né alle indicazioni delle parti né a una stima evidentemente errata del tribunale superiore.
Il tribunale superiore aveva…