Art. 244 CPC
Azione semplificata
1 L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:
- a. la designazione delle parti;
- b. la domanda;
- c. la designazione dell’oggetto litigioso;
- d. se necessario, l’indicazione del valore litigioso;
- e. la data e la firma.
2 Una motivazione non è necessaria.
3 Vanno allegati:
- a. la procura, se vi è un rappresentante;
- b. l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
- c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conclusioni d'appello28 citazioni
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2Art. 243 segg. e 233 CPC, procedura semplificata20 citazioni
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3Conclusioni; azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso12 citazioni
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4Assistenza fra parenti, procedura applicabile12 citazioni
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5Delimitazione della competenza fra tribunale commerciale e tribunale competente in materia di locazione11 citazioni
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6Ingiustificata mancata comparizione nella procedura semplificata2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Miete (Anfangsmietzins, Nebenkosten)2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.