Art. 244 CPC

Azione semplificata

1 L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:
  1. a. la designazione delle parti;
  2. b. la domanda;
  3. c. la designazione dell’oggetto litigioso;
  4. d. se necessario, l’indicazione del valore litigioso;
  5. e. la data e la firma.
2 Una motivazione non è necessaria.
3 Vanno allegati:
  1. a. la procura, se vi è un rappresentante;
  2. b. l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
  3. c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Conclusioni d'appello
    · 08/12/2011 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 243 segg. e 233 CPC, procedura semplificata
    · 01/09/2014 · 20 citazioni Riassunto
  3. 3
    Conclusioni; azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso
    · 03/05/2022 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Assistenza fra parenti, procedura applicabile
    · 03/07/2013 · 12 citazioni Riassunto
  5. 5
    Delimitazione della competenza fra tribunale commerciale e tribunale competente in materia di locazione
    · 22/10/2013 · 11 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ingiustificata mancata comparizione nella procedura semplificata
    · 20/05/2020 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.